Bonus sanificazione e protezioni

Parte dal 20 luglio 2020 la comunicazione delle spese ammesse al bonus sanificazione e DPI. Il credito d’imposta rischia di essere ben inferiore al 60%: sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’esatto importo riconosciuto, sulla base di richieste d’accesso e risorse disponibili. Sono agevolabili tutte le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per […]

Parte dal 20 luglio 2020 la comunicazione delle spese ammesse al bonus sanificazione e DPI. Il credito d’imposta rischia di essere ben inferiore al 60%: sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’esatto importo riconosciuto, sulla base di richieste d’accesso e risorse disponibili.

Sono agevolabili tutte le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e le prescrizioni sanitarie, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sui crediti d’imposta introdotti dal Dl “Rilancio”, ripercorrendo l’ambito soggettivo, oggettivo, le modalità e termini di utilizzo per le due tipologie di credito di imposta: Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl n. 34/2020) e Credito di imposta per la sanificazione (articolo 125, Dl n. 34/2020).

Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl n. 34/2020)

Beneficiari: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I destinatari del bonus sono tutti i titolari di attività aperte al pubblico, precisamente “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”, come indica la norma.

Interventi agevolabili: spetta per le spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus, per consentire la riapertura in totale sicurezza di locali aperti al pubblico, in particolare si va da quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni all’acquisto di arredi di sicurezza.
Lista degli “investimenti agevolabili”: sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa come: le apparecchiature per il controllo della temperatura o che permettono comunque di garantire la sicurezza sul lavoro, ai programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché agli investimenti necessari per consentire lo smart working.

Il credito di imposta: per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro.
La circolare n. 20/E, considerando che la norma fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, chiarisce che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl “Rilancio” che ha introdotto il beneficio. Quindi, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con versamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti del 2020.
La circolare precisa che l’elenco dei destinatari e degli interventi agevolabili potrebbe essere ampliato con  ulteriori decreti interministeriali.

Credito di imposta per la sanificazione (articolo 125, Dl n. 34/2020)

Beneficiari: Rispetto alla precedente formulazione prevista nel Dl n. 18/2020, il Dl “Rilancio” ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo gli enti non commerciali, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Interventi agevolabili: spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Lista degli “investimenti agevolabili”: Rispetto alla precedente formulazione prevista nel Dl n. 18/2020, il Dl “Rilancio” ha esteso le spese agevolabili ai dispositivi come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, inclusa l’eventuale installazione.

Per la fruizione del credito d’imposta l’attività di sanificazione deve essere certificata da professionisti. Tuttavia, in presenza di specifiche competenze già riconosciute, è ammessa l’attività di sanificazione svolta anche tramite propri dipendenti o collaboratori. In tal caso non potendo esibire un certificato vero e proprio basterà che la spesa agevolabile sia documentabile da fogli interni all’azienda che provino le ore dedicate a tale attività. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile, non potendo essere dimostrata da un documento atto a certificare la stessa.
Oltre che per la sanificazione dell’ambiente il credito è fruibile anche per l’acquisto dei dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Per questo tipo di spese i beneficiari dovranno conservare la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa europea.

Il credito di imposta: Rispetto alla precedente formulazione prevista nel Dl n. 18/2020, il Dl “Rilancio” ha aumentato la misura del credito d’imposta che passa dal 50% cento al 60% e il limite massimo fruibile da 20mila a 60mila euro (quindi a fronte di 100mila o più spese documentate si ottiene un credito di 60mila).
La circolare n. 20/E, chiarisce che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 125 del Dl Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Modalità di richiesta dei due bonus

Ci sarà tempo dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per la comunicazione delle spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione sostenute e da sostenere entro la fine dell’anno.

Modulo, regole ed istruzioni sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 luglio 2020, corredato da circolare illustrativa.

Considerando le risorse stanziate dal decreto Rilancio, 200 milioni in tutto per il 2020, l’Agenzia delle Entrate dovrà valutare il rispetto del plafond sulla base al numero totale di comunicazioni pervenute e crediti richiesti. Nel provvedimento del 10 luglio 2020 si legge infatti che l’importo massimo del credito d’imposta per sanificazione e DPI è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

La percentuale che verrà comunicata dall’Agenzia delle Entrate sarà ottenuta rapportando il limite massimo di spesa all’importo complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Se l’importo totale risulti inferiore al limite di spesa, sarà pari al 100%.

Supponiamo che la percentuale comunicata con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra risorse e crediti d’imposta richiesti, sia pari al 60%: in tal caso, un’impresa che teoricamente avrebbe diritto ad bonus sanificazione pari a 10.000 euro, si verrebbe riconoscere un rimborso pari a 6.000 euro.