Industria 4.0.: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020 non proroga il cd. super-ammortamento e l’iper-ammortamento che sono stati sostituiti da un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. È stata difatti ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione […]

La Legge di Bilancio 2020 non proroga il cd. super-ammortamento e l’iper-ammortamento che sono stati sostituiti da un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. È stata difatti ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo ed in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica (art. 1 – comma 184).

Le imprese possono pertanto beneficiare della nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi – ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 – destinati a strutture produttive ubicate in Italia a condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2020 ed il 31.12.2020 ovvero entro il 30.06.2021 sempre che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 – comma 185)

Destinatari

Il credito di imposta può essere usufruito da tutte le imprese con sede in Italia incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (art. 1 – comma 186).

Non possono invece accedere all’agevolazione:

  • le imprese in stato di crisi: imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare, dal D.lgs. 12.01.2019 n. 14 (c.d. Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.lgs. 8.06.2001 n. 231);
    La fruizione del beneficio è tuttavia subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori(art. 1 – comma 186).

Investimenti agevolabili

Da un punto di vista oggettivo l’agevolazione riguarda gli investimenti in:

• beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;
• beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, così come individuati all’allegato B annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della legge 27.12.2017, n. 205 (software funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0) (art. 1 – comma 187).

investimenti esclusi dall’agevolazione

beni indicati all’art. 164, comma 1, TUIR (veicoli e altri mezzi di trasporto, sia nel caso in cui vengono unicamente utilizzati per l’esercizio dell’impresa – beni integralmente deducibili – sia quando vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali)

beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede dei coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%

fabbricati e costruzioni

beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28.12.2015 n. 208

beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Misura del credito d’imposta

È necessario precisare che il credito d’imposta non è modulato in modo univoco poiché esso viene riconosciuto in misura differente a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento operato dalle imprese beneficiarie.

misura del credito d’imposta

Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232) (art. 1 – comma 189)*

misura del credito d’imposta

Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232)

(art. 1 – comma 189)*
Credito d’imposta40%
del costo

20%
del costo
Per investimenti fino a 2,5 milioni

Per investimenti compresi tra 2,5 milioni ed 10 milioni
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232

(art. 1 – comma 190)**
Credito d’imposta15%
del costo
Limite massimo pari a 700 mila
Beni diversi

(art. 1 – comma 188)***
Credito d’imposta6%
del costo*
Limite massimo pari a 2 milioni

* Si fa riferimento al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria.
** Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
*** Il costo va determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 9.07.1997, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

L’agevolazione può essere usufruita:

  • a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni diversi;
  • a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.Se l’interconnessione dei beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare ad usufruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Si segnala che al credito d’imposta non si applicano i limiti generali (pari ad € 700.000) ex art. 34 della Legge23.12.2000, n. 388 ed art. 31 del D.L. 31.05.2010, n. 78, nonché i limiti speciali

(€ 250.000) ex art. 1, comma 53, della Legge 24.12.2007, n. 244

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale (art. 1 – comma 191).

Le imprese che accedono alla misura agevolativa sono inoltre tenute inviare una apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo il modello le modalità ed termini che saranno definiti attraverso un apposito decreto direttoriale di futura emanazione (art. 1 – comma 191).

Il credito d’imposta non concorre inoltre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (art. 61 e 109, comma 5, del TUIR).

Il legislatore ha altresì precisato che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
È tuttavia necessario che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP (art. 1 – comma 192).

Conservazione dei documenti e controlli

Il legislatore ha altresì imposto ai beneficiari dell’agevolazione degli specifici obblighi di conservazione documentale che debbono essere adempiuti ai fini dei successivi controlli.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta debbono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la determinazione dei costi agevolabili.

La mancata esatta osservanza di questo adempimento è causa di revoca del beneficio.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono inoltre contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Con riferimento agli investimenti previsti nell’allegato A e B della Legge di Bilancio 2017, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono i requisiti tecnici e di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore ad € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 1 – comma 195).

Conseguenze derivanti dalla cessione dei beni

È necessario prestare particolare attenzione alle conseguenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

Se infatti i beni sono stati ceduti a titolo oneroso o sono stati destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo il relativo costo dall’originaria base di calcolo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 1 – comma 193).

Credito d’imposta per esercenti arti e professioni

Il credito d’imposta del 6% del costo trova applicazione alle medesime condizioni e negli stessi limiti (sino alla soglia di 2 milioni) anche agli investimenti in beni strumentali diversi effettuati dagli esercenti arti e professioni (art. 1 – comma 194).

Disciplina transitoria

Il legislatore si è infine preoccupato di regolamentare anche il regime transitorio applicabile per alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione tra la disciplina del credito di imposta rispetto al super-ammortamento ed all’iper-ammortamento.

casi di esclusione del credito d’imposta
(art. 1 – comma 196)

Resta fermo il
c.d. super- ammortamento
Per gli investimenti in beni diversi da quelli degli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017Effettuati tra il 01.01.2020 ed il 30.01.2020Quando l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 31.12.2019

Quando è avvenuto
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
Resta fermo il c.d. iper-ammortamentoPer gli investimenti in beni
strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017
Effettuati tra il 01.01.20 ed il 31.12.2020Quando l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 31.12.2019

Quando è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%del costo di acquisizione

In questo FONDEASY è un partner affidabile che ha deciso di fornire una prima analisi GRATUITA per le aziende così da poter verificare con attenzione tutti i parametri che determinano il credito di imposta richiedibile.

A presto,

Andrea Falleri