Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: le novità 2020

Dalle modifiche relative alla legge di Bilancio 2020 emergono novità significative in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. IL CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO: L’AMBITO DI APPLICAZIONE A differenza dei periodi 2015/2019, che prevedevano un credito d’imposta per un’unica categoria generale di attività di R&S, si introducono agevolazioni differenti per le seguenti categorie […]

Dalle modifiche relative alla legge di Bilancio 2020 emergono novità significative in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

IL CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO: L’AMBITO DI APPLICAZIONE

A differenza dei periodi 2015/2019, che prevedevano un credito d’imposta per un’unica categoria generale di attività di R&S, si introducono agevolazioni differenti per le seguenti categorie di attività:

  1. attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
  2. attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
  3. attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Ai fini dell’identificazione delle attività agevolabili si rimanda ai principi generali definiti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
Per una definizione puntuale delle attività specifiche rientranti nelle categorie agevolabili, è previsto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di bilancio.
Aspetto che comunque è già stato definito è che il valore del credito di imposta si calcola sul volume di investimento e non più sul valore incrementale dello stesso rispetto alla media storica 2012/2014.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Per le attività di ricerca e sviluppo sarà riconosciuto dal 2020 un credito pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili. La base di calcolo ricomprende le seguenti spese:

  1. Le spese di personale, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni, e con possibilità di maggiorazione al 150% in caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistralein discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
  2. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a);
  3. le spese per contratti di ricerca extra-muros. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
  4. Le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro.
  5. Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)
  6. Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

L’importo massimo delle spese ammissibili è di euro 3 milioni.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

È previsto un credito d’imposta nel limite del 6% della base di calcolo per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. È prevista una maggiorazione al 10% per attività che prevedono il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Rientrano nella base di calcolo:

  1. le spese di personale, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni, e con possibilità di maggiorazione al 150% in caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistralein discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
  2. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a);
  3. le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
  4. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, nel limite massimo complessivo pari al 20 % delle spese di personale indicate alla lettera a);
  5. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

L’importo massimo delle spese ammissibili è di euro 1,5 milioni.

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Per le attività legate al design è prevista un’aliquota pari al 6% della relativa base di calcolo, che comprende le seguenti spese:

  1. Le spese di personale, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni, e con possibilità di maggiorazione al 150% in caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
  2. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a).
  3. Le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
  4. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).
  5. Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera c).

L’importo massimo delle spese ammissibili è di euro 1,5 milioni.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.


Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

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A presto,

Andrea Falleri