Industria 4.0: le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020

Con l’emanazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160(Gazz. Uff. 30.12.2019, n. 304, S.O.), il nostro legislatore ha introdotto importanti misure finalizzate non solo a favorire l’occupazione giovanile attraverso il rafforzamento di bonus e sgravi contributivi per facilitare le assunzioni, ma anche a promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica […]

Con l’emanazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160(Gazz. Uff. 30.12.2019, n. 304, S.O.), il nostro legislatore ha introdotto importanti misure finalizzate non solo a favorire l’occupazione giovanile attraverso il rafforzamento di bonus e sgravi contributivi per facilitare le assunzioni, ma anche a promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica (c.d. Industria 4.0) mediante il riconoscimento di interessanti agevolazioni fiscali.

Sommario

  1. Sgravio dei contributi per favorire l’occupazione giovanile
  2. Bonus assunzioni al Sud
  3. Bonus per l’assunzione di giovani eccellenze
  4. Sgravio contributivo per gli apprendisti
  5. Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole
  6. Incentivi per lo sport femminile
  7. Industria 4.0.: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
  8. Industria 4.0: credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica
  9. Industria 4.0: credito d’imposta formazione
  10. Sabatini ter
  11. Ripristino dell’ACE
  12. PMI: credito d’imposta per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore
  13. Credito d’imposta per gli investimenti al Sud
  14. Sgravio contributivo per gli imprenditori agricoli
  15. Fringe benefit auto aziendali
  16. Deduzioni buoni pasto mense aziendali
  17. Rivalutazione dei beni di impresa

1. Sgravio dei contributi per favorire l’occupazione giovanile

Al fine di favorire l’occupazione giovanile, la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato la possibilità di usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla Legge 27.12.2017 n. 205 anche per gli anni 2019 e 2020 con riferimento all’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, così come peraltro previsto dall’art. 1 bis del D.L. 12.07.2018 n. 87 che è stato abrogato tenuto conto del fatto che la disciplina ivi contenuta non è stata mai oggetto di attuazione, a fronte della mancata emanazione del relativo decreto ministeriale.

La Legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1 – comma da 100 a 108 e da 113 a 115) ha riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi nel limite massimo di importo pari ad € 3.000 su base annua in favore dei datori di lavoro che, a decorrere dall’1.01.2028, hanno assunto lavoratori di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.lgs. 4.03.2015, n. 23

L’esonero spetta altresì ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata effettuata a partire dal 2019 (attualmente dal 2021), non hanno compiuto 30 anni, a condizione che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Nel caso in cui lo sgravio sia stato parzialmente fruito per un periodo inferiore a 36 mesi in relazione ad un lavoratore che sia stato nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

PresuppostiRiduzioneLimite
Assunzione di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti 50%*Periodo massimo 
di 36 mesi / limite
€ 3.000 su base annua 
Assunzione di studenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del 
titolo di studio;

Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza;

Studenti che hanno svolto, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
100%* Limite di € 3.000 
su base annua

* Con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL

Si evidenzia che lo sgravio contributivo:

  • si applica anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico previsto dalla legge;
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed ai rapporti di apprendistato;
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

è possibile avvalersi dell’agevolazione a condizione che le imprese non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23.07.1991 n. 223, nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

2. Bonus assunzioni al Sud

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato lo sgravio contributivo già previsto dalla Legge 27.12.2017 n. 205 (art. 1, comma 893 – 894) e poi confermato dalla Legge 30.12.2018 n. 247 (art. 1 – comma 247) finalizzato a favorire l’occupazione giovanile nelle regioni del Sud attraverso l’innalzamento momentaneo della misura dell’agevolazione (art. 1 – comma 10).
Il legislatore ha difatti disposto che i programmi operativi nazionali e regionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2019 e 2020 un incremento dello sgravio contributivo sino ad un limite massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di:a) giovani di età inferiore a 35 anni ovvero dib) giovani con almeno 35 anni di età purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’eventuale innalzamento è consentito entro il limite massimo pari ad € 8.060 su base annua ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.[1]

3. Bonus per l’assunzione di giovani eccellenze

La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga dell’esonero di versamento dei contributi previdenziali prevista dall’art. 1, comma 706, della Legge 30.12.2018 in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato, anche part-time, a tempo indeterminato di:

  • lavoratori in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 30.01.2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • lavoratori in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 30.06.2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L’impresa può in questo caso beneficiare di un totale sgravio previdenziale con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione nel limite massivo di € 8.000,00 annui.
Al fine di ottenere l’esonero contributivo, la Legge n. 160/2019 ha disposto che a partire dal 01.01.2020 trovano applicazione le procedure, le modalità ed i controlli previsti dall’art. 1, comma da 100 a 108 e da 113 a 115, della Legge 27.12.2017 n. 205. È inoltre attribuito all’INPS il compito di acquisire, in modalità telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute dai lavoratori in quanto rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione (art. 1 – comm 11).

4. Sgravio contributivo per gli apprendisti 

Il nostro legislatore riconosce altresì uno sgravio contributivo pari al 100% a favore degli imprenditori che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica o diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore, sempre che siano stati stipulati nel corrente anno.

L’agevolazione ha ad oggetto la contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 in forza del quale “per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.

Lo sgravio si riferisce ai periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota pari al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (art. 1 – comma 8).

5. Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

La Legge di Bilancio 2020 ha istituto un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte:

  • delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 22.12.1986 n 917;
  • dei soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla Legge 11.12.2016 n. 32, come integrato dall’art. 1, comma 32, della Legge 27.12.2017; (art. 1 – comma 123).

6. Incentivi per lo sport femminile

Sono state introdotte anche delle agevolazioni in favore delle società sportive con l’obiettivo non solo di promuovere il professionismo nello sport femminile, ma anche di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo.

Le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi dell’art. 3 e 4 della Legge 23.03.1981 n. 91 possono richiedere di essere esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022 (art. 1 – comma 181).

7. Industria 4.0.: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020 non proroga il cd. super-ammortamento e l’iper-ammortamento che sono stati sostituiti da un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

È stata difatti ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo ed in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica (art. 1 – comma 184).

Le imprese possono pertanto beneficiare della nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi – ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 – destinati a strutture produttive ubicate in Italiaa condizione che sianoeffettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2020 ed il 31.12.2020 ovvero entro il 30.06.2021 sempre che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 – comma 185)

7.1. Destinatari

Il credito di imposta può essere usufruito da tutte le imprese con sede in Italia incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (art. 1 – comma 186).

Non possono invece accedere all’agevolazione:

  • le imprese in stato di crisi:imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare, dal D.lgs. 12.01.2019 n. 14 (c.d. Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.lgs. 8.06.2001 n. 231);

La fruizione del beneficio è tuttavia subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori(art. 1 – comma 186).

7.2. Investimenti agevolabili

Da un punto di vista oggettivo l’agevolazione riguarda gli investimenti in:

  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;
  • beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, così come individuati all’allegato Bannesso alla Legge 11.12.2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della legge 27.12.2017, n. 205 (software funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0) (art.  1 – comma 187).
investimenti esclusi dall’agevolazione
beni indicati all’art. 164, comma 1, TUIR (veicoli e altri mezzi di trasporto, sia nel caso in cui vengono unicamente utilizzati per l’esercizio dell’impresa – beni integralmente deducibili – sia quando vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali)
beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede dei coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
fabbricati e costruzioni
beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28.12.2015 n. 208
beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7.3. Misura del credito d’imposta

È necessario precisare che il credito d’imposta non è modulato in modo univoco poiché esso viene riconosciuto in misura differente a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento operato dalle imprese beneficiarie.

misura del credito d’imposta

Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232)
(art. 1 – comma 189)*
 
Credito 
d’imposta
40% 
del costo

 
20% 
del costo
Per investimenti fino a 2,5 milioni


Per investimenti compresi tra 2,5 milioni ed 10 milioni
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232
(art. 1 – comma 190)**
Credito 
d’imposta
15% 
del costo
Limite massimo pari a 
700 mila
Beni diversi 
(art. 1 – comma 188)***
Credito 
d’imposta
6% 
del costo*
Limite massimo pari a
2 milioni

* Si fa riferimento al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria.
** Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
*** Il costo va determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR

7.4. Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 9.07.1997, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.
L’agevolazione può essere usufruita:

  • a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni diversi;
  • a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.

Se l’interconnessione dei beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare ad usufruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Si segnala che al credito d’imposta non si applicano i limiti generali (pari ad € 700.000) ex art. 34 della Legge 23.12.2000, n. 388 ed art. 31 del D.L. 31.05.2010, n. 78, nonché i limiti speciali(€ 250.000) ex art. 1, comma 53, della Legge 24.12.2007, n. 244

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale (art. 1 – comma 191).

Le imprese che accedono alla misura agevolativa sono inoltre tenute inviare una apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo il modello le modalità ed termini che saranno definiti attraverso un apposito decreto direttoriale di futura emanazione (art. 1 – comma 191).

Il credito d’imposta non concorre inoltre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (art. 61 e 109, comma 5, del TUIR).

Il legislatore ha altresì precisato che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

È tuttavia necessario che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP
(art. 1 – comma 192).

7.5. Conservazione dei documenti e controlli

Il legislatore ha altresì imposto ai beneficiari dell’agevolazione degli specifici obblighi di conservazione documentale che debbono essere adempiuti ai fini dei successivi controlli.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta debbono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la determinazione dei costi agevolabili.

La mancata esatta osservanza di questo adempimento è causa di revoca del beneficio.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono inoltre contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Con riferimento agli investimenti previsti nell’allegato A e B della Legge di Bilancio 2017, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono i requisiti tecnici e di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore ad € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 1 – comma 195).

7.6. Conseguenze derivanti dalla cessione dei beni

È necessario prestare particolare attenzione alle conseguenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

Se infatti i beni sono stati ceduti a titolo oneroso o sono stati destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo il relativo costo dall’originaria base di calcolo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 1 – comma 193).

7.7. Credito d’imposta per esercenti arti e professioni

Il credito d’imposta del 6% del costotrova applicazione alle medesime condizioni e negli stessi limiti (sino alla soglia di 2 milioni) anche agli investimenti in beni strumentali diversi effettuati dagli esercenti arti e professioni (art. 1 – comma 194).

7.8. Disciplina transitoria

Il legislatore si è infine preoccupato di regolamentare anche il regime transitorio applicabile per alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione tra la disciplina del credito di imposta rispetto al super-ammortamento ed all’iper-ammortamento.

casi di esclusione del credito d’imposta

(art. 1 – comma 196)

Resta fermo il 
c.d. super-ammortamento
Per gli investimenti in beni diversi da quelli degli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017Effettuati tra il 01.01.2020 ed il 30.01.2020Quando l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 31.12.2019

Quando è avvenuto

il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione 
Resta fermo il c.d. iper-ammortamentoPer gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 
Effettuati tra il 01.01.20 ed il 31.12.2020 
Quando l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 31.12.2019

Quando è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%del costo di acquisizione 

8. Industria 4.0: credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica

La Legge di Bilancio 2020 ha altresì introdotto la possibilità di accedere ad un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative con l’obiettivo di supportare della competitività delle imprese.

La nuova disciplina trova applicazione per il periodo di imposta successivo al 31.12.2019 e si sostituisce al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del

D.L. n. 145/2015 che avrebbe dovuto rimanere in vigore anche per il 2020 (art. 1 – comma 198).

8.1. Destinatari

Da un punto di vista soggettivo, il credito d’imposta per ricerca e sviluppo ed innovazione può essere usufruito da tutte le imprese residenti in Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa che effettuano investimenti in una delle attività per cui è stata prevista l’agevolazione.

Non possono invece accedere al credito d’imposta i seguenti soggetti:

  • le imprese in crisi: imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D.16.03.1942 n. 267, dal Codice della crisi e dell’insolvenza ex D.lgs. 12.01.2019, n. 14, o da altre leggi speciali ovvero quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 8.06.2001, n. 231.

La fruizione del credito d’imposta è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (art. 1 – comma 199)

8.2. Tipologie di attività

Il nostro legislatore ha previsto che il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati nelle attività di:  • ricerca e sviluppo; • innovazione tecnologica; • design e ideazione estetica.

Attività di ricerca e sviluppo di cui al punto 15, par. 1.3., lett. m), q) e j) della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) 
(art. 1 – comma 200)
Attività di ricerca fondamentale

Attività di ricerca industriale

Attività di sviluppo sperimentale in campo e tecnologico
 
Attività di innovazione tecnologica
(art. 1 – comma 201)
Attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati*

Sono escluse: a) le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti; le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari;
b) le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente; c) le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Attività di design e ideazione estetica
(art. 1 – comma 202) 
Attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

* Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. 

8.3. Base di calcolo del credito d’imposta

La Legge di Bilancio 2020 ha individuato in modo estremamente dettagliato il tipo di investimenti agevolabili per ogni singola attività ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, così come meglio evidenziate nella seguente tabella riassuntiva

attivitàspese
Attività di ricerca 
e sviluppo
(art. 1 – comma 200)
le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni

le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione – Isced – dell’UNESCO) assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare

le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative a beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale

le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta

le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università ed istituti di ricerca aventi sede in Italia concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo di € 1.000.000 a patto che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo

le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo nel limite massimo pari al 20% per cento delle spese di personale) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei contratti
Attività di innovazione tecnologica
(art. 1 – comma 201)
le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni.

le spese di personale (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare

le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo pari al 30% per cento delle spese di personale

le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale

le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta

le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale purché i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti in Italia o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4.09.1996

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero del 30% delle spese per i contratti extra muros
Attività di design ed ideazione estetica (art. 1 – comma 202)le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività

e spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% per cento delle spese di personale

le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese

le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.

8.4. Determinazione del credito d’imposta

La determinazione e la misura del credito d’imposta sono differenti in quanto variano in ragione del tipo di investimento agevolabile (art. 1 – comma 203).

Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto nella misura pari al 12% della base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni.

È invece concesso un credito di imposta in misura pari al 6% della base di calcolo per quanto concerne le attività di innovazione tecnologica e le attività di design ed ideazione estetica nel limite massimo di 1,5 milioni.

Con riferimento invece alle le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0., il credito d’imposta è concesso nella misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni.

8.5. Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il legislatore ha disposto che il credito d’imposta può essere esclusivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9.07.1997, n. 241, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese.

Le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute inoltre ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

È opportuno evidenziare che il credito d’imposta:

  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex art. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP non porti al superamento del costo sostenuto;

Non trovano inoltre applicazione i limiti all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge 24.12.2007, n. 244, e dall’art. 34 della Legge 23.12.2000, n. 388 (art. 1 – comma 204).

8.6. Documentazione e controlli

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato al fatto che venga rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti una apposita certificazione da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

La certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.lgs. 27.01.2010, n. 39 per quanto riguarda le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono in questo caso riconosciute in aumento del credito d’imposta per un ammontare non superiore a
€ 5.000, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti dalla legge (art. 1 – comma 205).

Le imprese beneficiarie sono inoltre tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e la stessa va controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto concerne invece le attività commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (art. 1 – comma 206)

È affidato all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina.

L’attività di accertamento è svolta tenuto conto della certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica oltre che sulla base dell’ulteriore documentazione fornita dall’impresa.Nel caso in cui venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate può richiedere l’ausilio del Ministero dello sviluppo economico perché esprima il proprio parere qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza ed alla congruità delle spese sostenute dall’impresa nel corso dello svolgimento ambito delle verifiche e dei controlli (art. 1 – comma 207).

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9. Industria 4.0: credito d’imposta formazione

Con la Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha prorogato anche per il 2020 la possibilità di beneficiare del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 46 a 56, Legge 27.12.2017,
n. 205 relativamente alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione od al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali) (art. 1 – comma 210)

Il credito di imposta è stato riconosciuto dalla Legge 27.12.2017 n. 205 in favore di qualsiasi tipo e forma di impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera,nonchédal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 in favore ciascun beneficiario, nel caso in cui le attività di formazione siano state pattuite attraverso la stipulazione di contratti collettivi aziendali o territoriali.

La Legge n. 160/2019 ha rimodulato il limite massimo annuale del credito che viene determinato in ragione della dimensione delle imprese secondo quanto evidenziato nella seguente tabella[2].

tipo di impresecredito d’impostalimite massimo annuale
Piccole imprese50% delle spese ammissibili€ 300.000
Medie imprese40% delle spese ammissibili€ 250.000
Grandi imprese30% delle spese ammissibili€ 250.000

La misura del credito d’imposta è tuttavia aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal D.M. 17.10 2017 (art. 1 – comma 211).

Il credito d’imposta non può essere usufruito dalle:

  • imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014[3];
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 8.06.2001, n. 231;

Per poter accedere all’agevolazione le imprese devono inoltre essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (art. 1 – comma 212).

Le attività di formazione possono erogate da soggetti esterni all’impresa tra cui: a) soggetti indicati dall’art. 3, comma 6, del D.M. 4.05.2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37) ed b) istituti tecnici superiori (art. 1 – comma 213).

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.lgs. 9.07.1997 n. 241 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico con apposito modulo che verrà adottato tramite decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico con cui saranno definite anche le modalità ed i termini di inizio della trasmissione.

La Legge n. 190/2019 prescrive altresì che il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale (art. 1 – comma 214).

10. Sabatini ter

La Legge di Bilancio 2020 prevede anche il rifinanziamento della c.d. Nuova Sabatini introdotta dall’art. 2, comma 8, D.L. 21.06.2013, n. 69 per a) 105 milioni per il 2020; b) 97 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e c) 47 milioni per il 2025.

Si rammenta, in estrema sintesi, che la c.d. Nuova Sabatini è una misura di sostegno riservato alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE, consistente nella possibilità di accedere a finanziamenti ed a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

Il legislatore ha riservato una quota pari al 30% delle risorse stanziate alla concessione dei contributi con una maggiorazione del 30% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. Industria 4.0) (art. 1, comma 55 e 56, della Legge 11.12.2016, n. 232)

Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati al Sud, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% quando sonoeffettuate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni(art. 1 – Comma 226).

Il legislatore ha inoltre riservato una quota pari al 25% delle risorse in favore delle micro, piccole e medie imprese che acquistino, anche mediante operazioni di leasing finanziario, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale al fine di migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%

Ai fini dell’ammissione ai benefìci, la rispondenza degli interventi agevolabili nonché la quantificazione del relativo impatto, è soggetta a certificazione che può essere rilasciata dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente (art. 1 – Comma 227)

11. Ripristino dell’ACE

Il legislatore ha ripristinato anche il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) istituito dall’art. 1 del D.L. 6.12.2011 n. 201 che era stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, è possibile accedere al trattamento fiscale agevolato da parte delle imprese il cui capitale proprio viene accresciuto attraverso conferimenti in denaro ed accantonamenti di utili a riserva.

L’ACE permette di dedurre dal reddito delle società di capitale, delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale con l’obiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

Il calcolo della somma deducibile va effettuata prendendo come base di partenza la sommatoria dei componenti che hanno inciso in modo positivo (conferimenti, utili accantonati) e negativo (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale.

Il risultato deve essere a questo punto raffrontato con il patrimonio netto contabile discendente dal bilancio di esercizio, individuando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.

L’importo deducibile è determinato moltiplicando la base di calcolo ACE per l’aliquota dell’1,3% (art. 1 – comma 287)

12. PMI: credito d’imposta per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato l’agevolazione riconosciuta alle PMI relativamente alle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore così come prevista dall’art. 49, comma 1, del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58

.Le PMI esistenti alla data dell’1.01.2019 possono difatti beneficiare per il periodo di imposta 2019 – 2020 di un credito d’imposta nella misura del 30% per cento delle spese fino ad un massimo di € 60.000.

Le spese agevolabili sono a) le spese per l’affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento, nonché b) le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, così come indicato dall’art. 49, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 1 – comma 300)

13. Credito d’imposta per gli investimenti al Sud

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato fino al 31.12.2020 la possibilità di beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 98 a 110, della Legge 28.12.2015, n. 208 per l’acquisto,anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti ed attrezzature)destinati a strutture produttive situate al Sud nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo (art. 1 – comma 319)

14. Sgravio contributivo per gli imprenditori agricoli

La Legge di Bilancio 2020 contiene alcune importanti misure finalizzate ad incentivare e favorire l’imprenditoria in agricoltura.

Il legislatore ha previsto anche per questo importante settore della nostra economia la possibilità di beneficiare di uno sgravio contributivo di cui possono beneficiare i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 29.03.2004 n. 99 con età inferiore a 40 anni purché si tratti di nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2020.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la legge riconosce in questo caso l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 24 mesi.

Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (art. 1 – comma 503).

15. Fringe benefit auto aziendali

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune rilevanti novità anche alla disciplina dei c.d. fringe benefit per le auto aziendali, essendo stato modificato l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.

Con riferimento alle auto aziendali che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.07.2020, il legislatore ha disposto che per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

I veicoli interessati dall’ambito di applicazione della disposizione sono le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) ed m) del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) oltre ai motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

Secondo quanto previsto dal novellato art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, la percentuale del 25% è elevata per tre differenti gruppi di autoveicoli che presentano valori di emissione superiori a
60  g/Km.(art. 1 – Comma 632)

tipo di veicolipercentuale
valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/Km ma non oltre 160 g/Km30%
valori di emissione di CO2 superiori a 160 g, ma non oltre 190 g/Km
40% per il 2020

50% per il 2021
valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/Km50% per il 2020

60% per il 2021

Si precisa infine che per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.01.2020 resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR nel testo vigente sino al 31.12.2019 (art. 1 – comma 633)

16. Deduzioni buoni pasto mense aziendali

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime fiscale dei “buoni pasto mense aziendali”, da un lato, incrementando la quota non sottoposta a imposizione quando sono erogati informato elettronico e, dall’altro, riducendo la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, laddove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Secondo quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4, aumentato ad € 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;

Per quanto concerne le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell’importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro passa pertanto da € 7 ad € 8 qualora le prestazioni sostitutive della somministrazione siano rese in forma elettronica.

Nel contempo la norma ha ridotto il riferito limite che passa da € 5,29 ad € 4 quando le prestazioni vengano rese in formato differente da quello elettronico.

Per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione l’importo complessivo giornaliero è fissato in € 5,29 (art. 1 – comma 677).

17. Rivalutazione dei beni di impresa

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la possibilità per le imprese e gli enti che non adottano i principi contabili internazionali di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni   costituenti immobilizzazioni(sez. II, capo I, Legge n. 342/2000) risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426 cc. e ad ogni altra disposizione di legge vigenti in materia,

La rivalutazione non trova applicazione con riferimento agli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (art. 1 – comma 696)

17.1. Destinatari

Da un punto di vista soggettivo si tratta di una meccanismo che può essere adottato dalle imprese e dagli enti pubblici e privati elencati nell’art. 73, lett. a) e b), TUIR, vale a dire:

•   le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee
(regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;

•   gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 

17.2. Modalità operative

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo al 31.12.2018 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della 

Legge n. 160/2019.

Essa deve avere inoltre ad oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (art. 1 – comma 697)

La legge stabilisce imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali applicabili rispettivamente:

  • al saldo attivo della rivalutazione, che può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10% (art. 1 – 698);
  • al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili (art. 1 – comma 699);

17.3. Termini di versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive possono essere liquidateratealmente entro un limite massimo che dipende dall’importo complessivo del versamento

importinumero di ratetermini
Per importi fino a € 3.000.000Massimo 3 rate di pari importoPrima rata entro il termine previsto per il versamento 
a saldo IRES

Altre rate entro il termine per il saldo IRES relativo ai periodi di imposta successivi
Per importi superiori a 
€ 3.000.000
Massimo 6 rate di pari importo Prima rata entro il termine previsto per il versamento 
a saldo IRES

Seconda rata entro il termine previsto per il versamento della seconda od unica rata d’acconto IRES relativa ai periodi d’imposta successivi

Altre rate, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo IRES e la scadenza previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES per i periodi d’imposta successivi. 

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’art. 17 e ss. del D.lgs. 9.07.1997, n. 241 (art. 1 – comma 701).

17.4. Operazioni sui beni rivalutati

Il legislatore ha poi disciplinato il caso in cui i beni rivalutati siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si deve avere riguardo al costo del bene prima della rivalutazione nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati quando siano avvenuti in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (art. 1 – comma 700).

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[1] Legge 23.12.2014 n. 190 (art. 1 – comma 118).

[2] Legge 30.12.2018, n. 145 (art. 1 – comma 79).


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