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Emergenza epidemiologica da Coronavirus Proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e gli altri adempimenti fiscali

1 PREMESSA

on il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

da parte degli enti impositori.

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

2 DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:

3 DIFFERIMENTO PER TUTTI DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone la sospensione:

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

3.1 CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA E COMUNICAZIONI DI DATI PER LAPRECOMPILATA

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

4 SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA

Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

Con l’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:

4.1 VERSAMENTI IVA DEL MESE DI MARZO

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

4.2 VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turisticoricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all’estensione della sospensione disposta dall’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18.

4.3 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

4.4 FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5 SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente § 4 e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, salvo quanto indicato nei successivi § 6 e 7 in relazione a determinati territori maggiormente colpiti.

5.1 VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turisticoricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.
Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla sospensione disposta dall’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18.

5.2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

6 SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA

Ai sensi dell’art. 62 co. 3 del DL 17.3.2020 n. 18, la sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

7 SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE OPERATIVA NEI PRIMI COMUNI “ZONA ROSSA”

Per effetto del DM 24.2.2020 e dell’art. 62 co. 4 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi:
– scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020;- nei confronti dei soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè:
– nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;– nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto.

7.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI FISCALI SOSPESI

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7.2 NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE

Ai sensi del DM 24.2.2020, i sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni non operano:

7.3 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Ai sensi dell’art. 5 del DL 2.3.2020 n. 9, nei suddetti Comuni sono sospesi i termini relativi:

Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore
Al riguardo, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

Versamento dei contributi sospesi
I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dall’1.5.2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

8 NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

Ai sensi dell’art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

8.1 RILASCIO DI UN’APPOSITA DICHIARAZIONE

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

8.2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

9 SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.
Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

9.1 ACCERTAMENTI ESECUTIVI E AVVISI DI ADDEBITO

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall’1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all’accertamento, non c’è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l’esecuzione).
Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l’avvenuto affidamento delle somme all’Agente della riscossione.
Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.
Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.
La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

9.2 CARTELLE DI PAGAMENTO

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.
Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.
Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.
Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

9.3 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.
Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

9.4 AVVISI BONARI

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.
Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

9.5 ALTRI ATTI IMPOSITIVI

La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.
Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

10 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER I LAVORATORI DOMESTICI

Ai sensi dell’art. 37 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria:

Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono effettuati:

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

11 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL PREU SUGLI APPARECCHI DA GIOCO

Ai sensi dell’art. 69 del DL 17.3.2020 n. 18, sono prorogati al 29.5.2020 i termini per il versamento:

Effettuazione dei versamenti sospesi

Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.

Questo documento è stato redatto con il supporto dello Studio Dimensione Impresa di Palla Andrea, Pierini Antonio e Pierini Federico S.r.l. STP – Via di Capiteta, 22 – c.a.p. 56121 Ospedaletto (Pisa) tel. 050.985490 – fax 050.985491 – mail info@studime.it – www.studiodimensioneimpresa.it

In questo FONDEASY non è in grado di fornire assistenza adeguata e per la quale consiglio di evitare di prendere informazioni in modo autonomo o da soggetti che non conoscono la Vs. realtà aziendale ma di contattare il proprio studio commerciale.
In alternativa lo Studio Dimensione Impresa si occupa in modo specifico di aspetti contabili e fiscali e potrà suggerirvi le giuste modalità con cui operare considerando le singole situazioni.

A presto,

Andrea Falleri